Qualora la clausola compromissoria sia stata stipulata anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto e’ ammissibile ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente, atteso che la legge applicabile ai fini dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. e’ quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
