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Corte di Appello di Palermo, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00000232/2024)

Il reclamo avverso il decreto che dichiara l’esecutività del lodo ai sensi dell’art. 825, ultimo co., cod. proc. civ. verte esclusivamente sulla regolarità formale estrinseca del lodo, sicché non sono deducibili questioni attinenti alla validità o al merito della decisione arbitrale, riservate al giudizio di impugnazione per nullità, e il procedimento non va sospeso in attesa della definizione di quest’ultimo.
La sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo disposta nel giudizio di impugnazione per nullità non fa venir meno l’interesse alla definizione del reclamo avverso il decreto di esecutività.
Il procedimento per la dichiarazione di esecutività del lodo ha natura camerale e non prevede termini perentori né preclusioni, sicché la convenzione d’arbitrato in copia autentica può essere prodotta fino a quando la causa non sia posta in decisione.

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