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Corte di appello di Palermo, 9 ottobre 2025, n. 1421

La clausola compromissoria contenuta in un contratto mantiene la propria efficacia ed estende la competenza arbitrale a tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale quando il lodo arbitrale abbia dichiarato l’infondatezza della domanda di risoluzione e accertato la persistente validità del vincolo contrattuale.
Ai sensi dell’art. 808 quater cod. proc. civ., nel dubbio la convenzione di arbitrato deve essere interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce, incluse le questioni relative alla validità del contratto stesso.

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