L’impugnazione per nullità di un lodo, dinanzi alla Corte di Appello, è proponibile, ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, l’impugnazione predetta non è ammissibile, essendo legittimamente esperibile solo l’azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.