Ai sensi dell’art. 816 quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
Ai sensi dell’art. 816 quinquies, co. 1, cod. proc. civ., la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.