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Corte di Appello di Palermo, 27 luglio 2021, n. 1263

La decisione con cui il giudice, in presenza di un eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto [per incuriam].

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