In tema di arbitrato, ai sensi dell’art. 819, co. 1, cod. proc. civ., gli arbitri possono risolvere senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, ivi compresa la questione pregiudiziale di nullità dell’atto amministrativo presupposto al contratto oggetto del giudizio arbitrale, trattandosi di accertamento incidentale che il giudice civile – e, conseguentemente, gli arbitri – può compiere ai fini della eventuale disapplicazione del provvedimento, senza che sia necessario il previo annullamento da parte del giudice amministrativo.
L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione dei limiti della convenzione di arbitrato, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., non può essere fondata sulla circostanza che gli arbitri abbiano conosciuto incidentalmente della validità della delibera amministrativa e del contratto da essa derivante, atteso che tale cognizione rientra nei poteri degli arbitri quale questione pregiudiziale di merito necessaria per la decisione della controversia devoluta alla loro competenza.
