La sentenza con la quale il giudice ordinario, accogliendo l’eccezione di compromesso arbitrale, declini la propria competenza in favore degli arbitri è impugnabile esclusivamente mediante il regolamento necessario di competenza ai sensi degli artt. 819 ter, co. 1, e 42 cod. proc. civ., a prescindere dalla qualificazione formale attribuita dal giudice alla propria pronuncia, con la conseguenza che l’appello proposto avverso tale decisione deve essere dichiarato inammissibile.
