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Corte di Appello di Palermo, 18 gennaio 2022, n. 60

L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno sotto il profilo del controllo sull’adeguatezza e congruità dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri, poiché le disposizioni dell’art. 829, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. consentono l’impugnazione per difetto di motivazione solo se si tratti di radicale assenza di sostegno logico della pronuncia arbitrale.

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