L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non può mirare ad una rivalutazione dei fatti, nemmeno sotto il profilo del controllo sull’adeguatezza e congruità dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri, poiché le disposizioni dell’art. 829, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. consentono l’impugnazione per difetto di motivazione solo se si tratti di radicale assenza di sostegno logico della pronuncia arbitrale.