L’eccezione di incompetenza del tribunale basata sull’esistenza di clausola compromissoria può essere qualificata d’ufficio dal giudice come eccezione di improponibilità della domanda quando la clausola sia configurata come arbitrato irrituale.
La clausola compromissoria che esclude espressamente dal proprio ambito applicativo le controversie relative a diritti indisponibili è inapplicabile alle sole impugnazioni di deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabili d’ufficio, restando invece applicabile alle impugnazioni fondate su asserite lesioni di diritti patrimoniali del socio.
La qualificazione della clausola arbitrale come rituale o irrituale deve fondarsi prioritariamente sul dato testuale della convenzione, spettando alla parte che contesta tale qualificazione fornire elementi probatori contrari.
Le nullità della convenzione arbitrale non rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di rilievo nei gradi successivi solo a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti nel giudizio di merito.
