In materia di arbitrato, ove gli arbitri abbiano agito con dolo o colpa grave, è escluso qualsiasi diritto al corrispettivo e al rimborso spese ai sensi dell’art. 813-ter cod. proc. civ., costituendo colpa grave il disattendere l’eccezione di inesistenza della clausola compromissoria ovvero il pronunciarsi in palese contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede arbitrale.
