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Corte di Appello di Napoli, 27 giugno 2025, n. 58

La mancata riassunzione del giudizio a seguito di una dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario in favore dell’arbitro, ai sensi dell’art. 819-quater cod. proc. civ., determina soltanto, in rito, la mera estinzione del processo e non assume alcuna rilevanza quale eventuale rinuncia del diritto sostanziale originariamente fatto valere in giudizio.

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