Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio dell’effetto espansivo interno della riforma, di cui all’art. 336, co. 1, cod. proc. civ., per cui la riforma, anche parziale, della pronuncia determina la caducazione del capo relativo alle spese di lite, con conseguente potere-dovere del giudice dell’impugnazione di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento arbitrale, alla stregua dell’esito finale complessivo della controversia.
Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza resa in sede di impugnazione del lodo arbitrale, costituiscono oggetto di giudicato tutte le questioni sulle quali il giudice dell’impugnazione si sia espressamente pronunciato e che non siano state investite dal ricorso per cassazione, con la conseguenza che tali questioni non possono essere riproposte nel giudizio di rinvio, potendo essere riesaminate esclusivamente le questioni dichiarate assorbite nella pronuncia cassata.
