L’Amministrazione pubblica non può validamente stipulare clausole compromissorie che prevedano arbitrato irrituale, in quanto tale forma di composizione delle controversie, affidata a soggetti individuati senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità, risulta incompatibile con la necessità che l’azione amministrativa sia comunque ispirata alla tutela dell’interesse pubblico, anche quando l’ente operi su un piano formalmente paritetico con i privati.
La determinazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato deve essere effettuata mediante interpretazione della clausola compromissoria secondo i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ., con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto.
La previsione contrattuale che gli arbitri decidano “in via amichevole”, quando sia svincolata da ogni riferimento alle norme applicabili e non contenga una disciplina specifica sui poteri decisori degli arbitri e sulle modalità di esercizio del loro potere decisionale, è indice della natura irrituale dell’arbitrato.
