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Corte di appello di Napoli, 23 settembre 2025, n. 4418

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi prescritta per il ricorso per cassazione, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ.
Il lodo arbitrale pronunciato tra determinate parti non produce effetti diretti e vincolanti nei confronti del soggetto che sia rimasto estraneo al relativo procedimento arbitrale, non essendo stato formalmente chiamato al contradditorio e non avendo avuto la possibilità di partecipare quale parte processuale al procedimento stesso.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio secondo cui la riforma, anche parziale, del lodo ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata e determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite, con conseguente potere-dovere del giudice di rinnovare totalmente il regolamento di tali spese alla stregua dell’esito finale della causa.

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