L’arbitrato irrituale, con il quale le parti affidano ad un terzo la soluzione di controversie mediante uno strumento negoziale riconducibile alla loro volontà, è validamente configurato quando i contraenti enuncino l’impegno di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari di un negozio concluso ed espressione della propria personale volontà, con il limite del rispetto del principio del contraddittorio.
Il lodo arbitrale irrituale può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (errore di giudizio), con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando.
In tema di arbitrato irrituale, l’erronea applicazione delle norme di ermeneutica negoziale nell’interpretazione della clausola compromissoria non costituisce vizio denunciabile in quanto tale, potendo assumere rilevanza soltanto ove integri un abuso o un travalicamento dei limiti del mandato conferito all’arbitro.
