Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Napoli, 20 aprile 2026, n. 2957

L’impugnazione per nullita’ del lodo ai sensi dell’art. 828 c.p.c. e’ inammissibile qualora il lodo sia stato espressamente qualificato come irrituale dall’arbitro che lo ha pronunciato, atteso che il rimedio dell’impugnazione per nullita’ e’ riservato al solo lodo rituale.

Exit mobile version