La clausola compromissoria contenuta in un capitolato d’oneri che non risulti espressamente richiamato nella convenzione principale mantiene efficacia quando sia allegato alla delibera cui la convenzione fa riferimento e risulti sottoscritto da entrambe le parti, costituendo parte integrante del regolamento contrattuale.
L’esistenza di una clausola compromissoria determina il difetto di potestas iudicandi del tribunale ordinario e comporta l’annullamento del decreto ingiuntivo emesso in carenza di competenza, con rimessione delle parti al collegio arbitrale competente ai sensi degli artt. 809 e ss. cod. proc. civ.
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di attribuire alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
