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Corte di Appello di Napoli, 16 settembre 2022, n. 3812

La proposizione di un gravame basato su motivi manifestamente infondati o su ragioni espresse attraverso motivi inammissibili (nel caso di specie, impugnazione di lodo rituale consistente nella mera contestazione della decisione di merito, nell’assenza di qualsiasi riferimento ai motivi di impugnazione di cui all’art. 829 cod. proc. civ.) pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre il gravame stesso e dunque integra un’ipotesi di responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.

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