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Corte di appello di Napoli, 16 ottobre 2025, n. 5005

La clausola compromissoria statutaria che limita la competenza arbitrale alle controversie tra soci o tra questi e la società non si applica all’azione di ripetizione di indebito oggettivo promossa dalla curatela fallimentare, in quanto tale azione, pur potendo trovare un presupposto storico nel rapporto sociale, è estranea per causa petendi al contratto di società e viene esercitata da soggetto terzo rispetto al rapporto sociale.

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