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Corte di Appello di Napoli, 14 marzo 2025, n. 1280

Il mandato per arbitrato libero ha natura di un mandato congiuntivo che dà vita ad un rapporto che interessa tutte le parti compromittenti, con la conseguenza che la revoca di uno o più membri del collegio arbitrale può avvenire ai sensi degli artt. 1723 e 1726 cod. civ., solo di comune accordo tra tutti gli interessati, a meno che non vi sia una giusta causa, relativa a circostanze obiettive che rendano pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto.

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