Il mandato per arbitrato libero ha natura di un mandato congiuntivo che dà vita ad un rapporto che interessa tutte le parti compromittenti, con la conseguenza che la revoca di uno o più membri del collegio arbitrale può avvenire ai sensi degli artt. 1723 e 1726 cod. civ., solo di comune accordo tra tutti gli interessati, a meno che non vi sia una giusta causa, relativa a circostanze obiettive che rendano pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto.