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Corte di Appello di Napoli, 12 giugno 2023, n. 2688

In tema di lodo arbitrale, l’attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca – ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, co. 1, co. 2 n. 6 e co. 3, e 829, co. 1 n. 5, cod. proc. civ. – requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l’osservanza di dette modalità di deliberazione.

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