La sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato per nullità è subordinata, ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ., alla ricorrenza di gravi motivi.
La valutazione del giudice sull’istanza inibitoria implica necessariamente anche uno scrutinio del fumus dell’impugnazione, nei limiti della cognizione sul merito propri del giudizio di impugnazione del lodo di arbitrato rituale.
Il periculum rilevante ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo va ricondotto alla ragionevole e fondata probabilità che la parte impugnante, ove vittoriosa, non riesca a recuperare le somme che sia stata condannata a pagare; a tal fine non sono sufficienti allegazioni generiche, specie ove la controparte abbia sede in uno Stato dell’Unione europea nel quale operano le regole comuni in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.
