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Corte di Appello di Milano, ord. 25 giugno 2026 (R.G. 00001150/2025)

La sospensione dell’esecutività del lodo arbitrale, prevista dall’art. 830 co. 4 c.p.c. al ricorrere di gravi motivi, presuppone — analogamente alla sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze disciplinata dagli artt. 282 e 283 c.p.c. — che il lodo sia idoneo ad essere posto in esecuzione; non è pertanto ammissibile l’istanza di sospensione con riferimento a statuizioni del lodo aventi natura di mero accertamento o natura costitutiva, in quanto tali pronunce non sono suscettibili di esecuzione forzata e non possono produrre effetti anticipati rispetto al passaggio in giudicato del lodo.
Il lodo arbitrale che accerti e dichiari l’approvazione di una delibera assembleare positiva, producendo un effetto di mero accertamento, non è idoneo ad essere posto in esecuzione ai sensi dell’art. 830 co. 4 c.p.c.; l’istanza di sospensione dell’esecutività proposta con riferimento a tale statuizione è pertanto inammissibile.

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