La sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo ai sensi dell’art. 830, co. 4, cod. proc. civ. presuppone gravi motivi, da apprezzare sia sotto il profilo della verosimile fondatezza dell’opposizione, all’esito di una delibazione sommaria riservata al giudice del gravame e impregiudicata la cognizione piena in sede decisoria, sia sotto quello del periculum in mora.
Ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo non è sufficiente la rilevante entità della condanna pecuniaria, occorrendo la specifica deduzione di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello fisiologicamente connaturato all’esecuzione forzata.
