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Corte di Appello di Milano, ord. 20 luglio 2026 (R.G. 00001369/2026)

Il procedimento per la declaratoria di esecutorietà del lodo straniero, regolato dagli artt. 839 e 840 cod. proc. civ., ha oggetto limitato e non attiene alla validità del lodo né alle norme processuali che hanno presieduto alla sua pronuncia, dovendo il giudice verificare esclusivamente la regolarità formale del lodo, salvo il ricorrere delle circostanze tassativamente previste dall’art. 840, co. 3, cod. proc. civ., dell’incompromettibilità della controversia secondo la legge italiana o della contrarietà delle disposizioni del lodo all’ordine pubblico.
Il potere di controllo attribuito al giudice del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione arbitrale straniera non può mai tradursi in un controllo della motivazione, né della logicità e coerenza di essa nel merito.
Il vizio consistente nella pronuncia del lodo oltre i limiti della clausola compromissoria, ove sia già stato sottoposto al giudice dello Stato di origine che lo abbia escluso, non può essere ulteriormente dedotto in sede di riconoscimento del lodo straniero.
Non integra violazione del limite dell’ordine pubblico internazionale la condanna risarcitoria pronunciata dal collegio arbitrale ove non risulti dimostrato che il risarcimento sia esuberante rispetto al danno subito dalla vittima e assolva, oltre alla funzione compensativa, una funzione sanzionatoria e deterrente, con finalità dissuasiva rivolta alla generalità dei consociati a tutela di diritti di primario e pubblico rilievo.
L’accertamento svolto in sede di exequatur deve porre in evidenza le caratteristiche del contrasto che si oppone alla libera circolazione del titolo straniero, costituendo tale contrasto l’eccezione alla regola, tanto più quando il diritto sia stato accertato in forma definitiva dal giudice straniero e nell’ordinamento interno si discuta del diverso momento dell’esecutività.

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