I lodi arbitrali contenenti statuizioni di natura costitutiva possono produrre effetto e sono suscettibili di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato, sicché il decreto di esecutività emesso in assenza di tale presupposto – circostanza che ricorre quando sia pendente giudizio di impugnazione – deve essere annullato per carenza dei requisiti richiesti dalla legge.