Il lodo arbitrale straniero, reso all’esito di un procedimento arbitrale instaurato in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto, e’ dichiarato efficace nella Repubblica italiana ai sensi degli artt. II, III, IV e V della Convenzione di New York del 1958, ratificata con l. 19 gennaio 1968, n. 62, e dell’art. 839 cod. proc. civ., qualora sia accertata la regolarita’ formale del lodo e l’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 839, co. 4, nn. 1 e 2, cod. proc. civ.
