L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, in considerazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria.
La sentenza con cui il giudice statale, accogliendo l’eccezione processuale di arbitrato, declina la propria competenza in favore di quella arbitrale costituisce pronuncia di rito dotata di efficacia meramente endoprocessuale, che non impedisce la riproposizione della domanda dinanzi a un diverso giudice.
La clausola compromissoria inserita in contratto concluso con consumatori, comportando una deroga alla competenza del giudice ordinario, costituisce clausola vessatoria e richiede per la sua validità la prova che sia stata oggetto di trattativa individuale, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ.
