L’impugnazione di lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata e non introduce un giudizio di appello volto al riesame nel merito della decisione arbitrale. Consente solo l’accertamento della sussistenza delle nullità tassativamente elencate nell’art. 829 cod. proc. civ., come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando, con la conseguenza che solo in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l’accertamento della nullità del lodo, è possibile il riesame di merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell’eventuale, successivo iudicium rescissorium.