Laddove possa delinearsi una responsabilità extracontrattuale con profili involgenti anche altri soggetti giuridici non parti dell’accordo negoziale contenente la clausola compromissoria, deve necessariamente negarsi la competenza arbitrale. Laddove, invece, l’eventuale condotta illecita si inserisca in un contesto contrattuale, la vis espansiva della deroga alla competenza del giudice ordinario è indubbiamente preferibile, anche al fine di evitare una frammentazione, frutto solo di qualificazioni operate dalle parti: qualificazioni che trovano, peraltro, le loro radici nei medesimi fatti storico–naturalistici, coinvolgenti sempre le stesse parti.