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Corte di Appello di Milano, 5 novembre 2020, n. 2848

In caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in iudicando anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili e il giudizio non abbia a oggetto l’invalidità di delibere assembleari, poiché il riferimento del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 36 all’art. 829 cod. proc. civ. va sì correlato al nuovo comma 3 della disposizione citata, ma pur sempre implica che, per stabilire se l’impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

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