Si applica anche all’impugnazione di lodi arbitrali il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con riferimento al procedimento avanti il Giudice statuale, secondo il quale alla regola per cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti si fa eccezione quando la parte abbia non solo acquisito conoscenza legale – e non di mero fatto – dell’atto notificato, ma l’abbia acquisita con un atto non ad altro destinato, che a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla.