La perizia contrattuale si distingue dall’arbitrato, rituale o irrituale, in quanto al terzo non è conferito il compito di definire le contestazioni insorte tra le parti, ma la sola formulazione di un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come vincolante, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni di annullamento per errore e di risoluzione per inadempimento.
