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Corte di Appello di Milano, 30 giugno 2021, n. 2029

Sussiste un rapporto di assoluta infungibilità tra il procedimento di exequatur e il procedimento monitorio, avendo il primo ad oggetto esclusivamente il controllo della regolarità formale del lodo arbitrale rituale (ed essendo destinato a concludersi con un decreto) ed il secondo la verifica nel merito dell’esistenza del diritto di credito (ed essendo destinato a concludersi con sentenza).

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