Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali a favore del difensore che se ne era dichiarato distrattario non determina nullità del lodo quando le spese siano già state pagate dalla parte soccombente alla parte sostanziale vittoriosa, essendo il debitore legittimamente liberato dall’obbligazione mediante pagamento al creditore indicato nel titolo esecutivo.
La contraddittorietà del lodo arbitrale di cui all’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. sussiste solo quando il contrasto emerga fra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio autonomo salvo che impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
