Non è consentito alla parte che ha promosso un giudizio arbitrale di invocare la nullità del lodo derivante dall’invalidità della clausola compromissoria, a ciò ostando il disposto dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., ai sensi del quale la parte che ha dato causa al motivo di nullità o vi ha rinunciato non può per questo motivo impugnare il lodo.