Non sussiste una lesione del contraddittorio, rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9 cod. proc. civ., ove le parto abbia prodotto documenti con una memoria autorizzata, in relazione alla quale il tribunale arbitrale non abbia concesso la possibilità di tale produzione, ma successivamente al deposito entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di discutere nel merito innanzi al collegio.