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Corte di Appello di Milano, 29 gennaio 2025, n. 200

La contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, non ingenera la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., salvo che essa si risolva nella impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.

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