L’art. 810, co. 2, cod. proc. civ. attribuisce, in caso di mancato accordo delle parti, la competenza alla nomina dell’arbitro al presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato e tale competenza è funzionale e inderogabile.
L’art. 810, co. 2, cod. proc. civ. attribuisce, in caso di mancato accordo delle parti, la competenza alla nomina dell’arbitro al presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato e tale competenza è funzionale e inderogabile.