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Corte di Appello di Milano, 28 aprile 2026, n. 1304

L’impugnazione del lodo per nullita’ ha carattere di impugnazione limitata, ammessa solo per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dall’art. 829 cod. proc. civ., senza che sia consentito al giudice dell’impugnazione di riesaminare nel merito la decisione degli arbitri.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale, quale vizio di nullita’ ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 5, cod. proc. civ., e’ ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata, cosi’ da risolversi in una non-motivazione.
Qualora la clausola compromissoria non preveda in alcun modo la possibilita’ di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, tale impugnazione e’ inammissibile ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dal d.lgs. n. 40 del 2006.

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