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Corte di appello di Milano, 27 novembre 2025, n. 3234

Nel procedimento di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale straniero ai sensi della Convenzione di New York del 1958, la validità della convenzione arbitrale deve essere valutata secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazioni, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato, con la conseguenza che l’opponente che intenda contestare la validità della clausola compromissoria ha l’onere di dimostrarne l’invalidità in base alla legge applicabile così individuata, non potendo limitarsi a far valere questioni attinenti esclusivamente all’ordinamento dello Stato in cui si chiede il riconoscimento.
La convenzione arbitrale contenuta in uno scambio di messaggi di posta elettronica tra le parti soddisfa il requisito della forma scritta prescritto dall’art. II della Convenzione di New York del 1958, che riconosce espressamente la validità della clausola compromissoria contenuta in uno scambio di lettere o telegrammi, categoria nella quale rientrano le moderne forme di comunicazione scritta.
Nei contratti di trasporto marittimo conclusi per il tramite di broker specializzati, la clausola compromissoria contenuta nello schema contrattuale di riferimento richiamato nelle comunicazioni intercorse tra le parti è validamente opponibile al mandante quando risulti provato che il broker abbia agito in nome e per conto di quest’ultimo, potendo tale prova desumersi anche da elementi indiziari quali l’indicazione del nome del mandante nell’oggetto delle comunicazioni e la conoscenza da parte dello stesso dell’esecuzione del contratto.

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