Svolgendosi la fase monitoria in assenza della parte debitrice, il Giudice statuale deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto; tuttavia, se il debitore nella fase di opposizione eccepisce la competenza arbitrale, il Giudice dovrà necessariamente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e declinare la propria competenza.
Anche in questa situazione non vi è motivo alcuno per derogare al principio di legge secondo il quale le spese di lite seguono la soccombenza ed è ovvio che la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo preclude la possibilità di riconoscere a favore dell’opposto le spese del medesimo come liquidate dal giudice del monitorio.