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Corte di Appello di Milano, 23 ottobre 2020, n. 2703

Ai fini della sussistenza di un’ipotesi di nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, è necessaria la mancata notifica della domanda di arbitrato, a nulla rilevando la mancata costituzione dei soggetti citati.
L’omessa o contraddittoria motivazione è rilevante, in sede di impugnazione di lodo arbitrale, soltanto quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.

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