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Corte di Appello di Milano, 23 giugno 2021, n. 1946

Deve essere dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione di un lodo arbitrale la quale, per il tramite dell’invocazione dei motivi di impugnazione di cui all’art. 829, co. 1 e co. 3, cod. proc. civ., si risolve ina una richiesta di riesame del merito della controversia.

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