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Corte di Appello di Milano, 23 giugno 2016, n. 2621

Il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che riguarda l’inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.

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