Il diritto di recesso, regolando aspetti meramente patrimoniali, rappresenta un diritto disponibile ed è pertanto materia arbitrabile.
Il concetto di ordine pubblico richiamato dall’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. non può essere confuso con l’interesse collettivo o pubblico, dovendosi esso ricondurre ad un insieme selettivo e circoscritto di principi essenziali – assai più ristretto di quello assegnato in altri ambiti dell’ordinamento – cosicché non può ritenersi integrato da mere violazioni di norme imperative, censurabili solo entro i limiti sanciti dal primo periodo della disposizione (vale a dire per espressa pattuizione delle parti o previsione di legge).