L’impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. è ammessa soltanto per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dalla norma suddetta. Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l’impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell’impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, con l’accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità tassativamente previste dalla disposizione.