L’obbligo degli arbitri di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, previsto dall’art. 101, co. 2, cod. proc. civ., riguarda esclusivamente le questioni di fatto o miste di fatto e di diritto che richiedono prove diverse da quelle dedotte dalle parti, non estendendosi alle questioni di puro diritto fondate sulla diversa valutazione giuridica del medesimo materiale probatorio acquisito.
Il lodo arbitrale che risolve questioni di puro diritto mediante rilievo officioso di nullità contrattuale, basandosi sui medesimi documenti e circostanze di fatto allegati dalle parti, non è affetto da nullità per violazione del contraddittorio ex art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., essendo eventualmente impugnabile solo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Il vizio di motivazione del lodo arbitrale costituisce ipotesi di nullità ex art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., esclusivamente quando la motivazione manchi totalmente o sia così carente da non consentiredi comprendere l’iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.
L’impugnazione del lodo arbitrale che si risolve in mera critica alla valutazione giuridica operata dagli arbitri, volta a ottenere un rinnovato esame di merito della questione, è inammissibile in quanto esula dal sindacato previsto dall’art. 829 cod. proc. civ.