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Corte di Appello di Milano, 17 gennaio 2022, n. 142

L’impugnazione del lodo non è ammissibile per il riesame del merito, considerate la natura del giudizio di nullità e la regola della specificità dei motivi. In fase rescindente il giudice dell’impugnazione deve infatti limitarsi ad accertare la sussistenza di una delle nullità previste dall’art. 829 cod. proc. civ., ossia degli errores in procedendo o in judicando specificamente denunciati con i motivi di impugnazione, senza che possa procedere ad accertamenti di fatto.

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